Art. 218
(Dilazione o rateizzazione del credito)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Dilazione o rateizzazione del credito)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 218 — Dilazione o rateizzazione del credito
Se il credito e' rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento e' iscritto per l'intero o per il residuo. Se il credito e' dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo e' sospesa e al primo inadempimento …
Art. 218 — Dilazione o rateizzazione del credito
Se il credito e' rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento e' iscritto per l'intero o per il residuo. Se il credito e' dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo e' sospesa e al primo inadempimento …
Art. 232 — Dilazione e rateizzazione del pagamento
Il debitore puo' chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine piu' breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta e' presentata, a pena di decadenza…
Art. 233 — Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione
… condizione del debitore, e sono stabilite le modalita' della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.…
Art. 233 — Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione
… condizione del debitore, e sono stabilite le modalita' della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.…
Art. 232 — Dilazione e rateizzazione del pagamento
Il debitore puo' chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine piu' breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta e' presentata, a pena di decadenza…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art218 · fonte su Normattiva