Art. 252
Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari
Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte e' obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva