Art. 26Indennita' di trasferta e spese di spedizione

L'indennita' di trasferta e' per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennita' e' corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22. L'indennita' di trasferta e' corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art26 · fonte su Normattiva