Art. 269
Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo
Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva