Art. 294
Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato
Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva