Art. 295
Rinvio per la copertura finanziaria
Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva