Art. 32 — Notificazioni a richiesta delle parti
Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva