Art. 27 — Notificazioni a richiesta delle parti
Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti. Il diritto unico e l'indennita' di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva