Art. 35 — Importo dell' indennita' di trasferta
L'indennita' di trasferta e' stabilita' nella seguente misura:
- a)fino a sei chilometri: euro 1,22;
- b)fino a dodici chilometri: euro 2,25;
- c)fino a diciotto chilometri: euro 3,06;
- d)oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva