Art. 36Maggiorazioni per l'urgenza

I diritti e l'indennita' di trasferta sono aumentati della meta' per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza e' dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennita'. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo. La richiesta, con l'indicazione della data, puo' farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volonta' delle parti.

Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art36 · fonte su Normattiva