Art. 41
Trasferte di magistrati professionali e onorari
Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva