Art. 45
Indennita' per testimoni residenti
I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo. Ai testimoni residenti spetta l'indennita' di euro 0,36 al giorno.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva