Art. 62
(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 62
(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia) Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero…
Art. 62
(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia) Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero…
Art. 238 — Porti e aeroporti militari
I porti, o le specifiche aree portuali, destinati unicamente o principalmente alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato appartengono ai porti di prima categoria. Fermo quanto disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio…
Art. 477 — Uffici di requisizione presso i Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti
Per l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessita'…
Art. 476 — Requisizione di unita' per il naviglio ausiliario, per operazioni belliche e sussidiarie
Il Ministero della difesa ha precedenza sul Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la requisizione del naviglio ausiliario e del naviglio occorrente alle operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate. Prima di disporre la requisizione e, nei…
Art. 475 — Competenza
… requisizioni di cui all'articolo 473, commi 1, 2, e 3, sono disposte dal Ministro della difesa o dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le seguenti regole di competenza: a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le navi da adibire…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art62 · fonte su Normattiva