Art. 66
(Indennita' degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori) Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennita' previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva