Art. 77
Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione
I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva