Art. 85 — Divieto di percepire compensi o rimborsi
Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. Ogni patto contrario e' nullo. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva