Art. 97
Provvedimenti adottabili dal magistrato
Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facolta' per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito e' comunicato avviso all'interessato. Il decreto pronunciato in udienza e' letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato e' presente all'udienza. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato e' detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto e' eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva