Art. 141
(Onorario e spese del difensore)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Onorario e spese del difensore)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 141 — Onorario e spese del difensore
L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per…
Art. 141 — Onorario e spese del difensore
L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per…
Art. 82 — Onorario e spese del difensore
L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative …
Art. 116 — Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio
L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure…
Art. 82 — Onorario e spese del difensore
L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative …
Art. 116 — Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio
L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114~art141 · fonte su Normattiva