Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Difensore d'ufficio - Art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Procedure di recupero del credito non andate a buon fine - Per infruttuosità totale o parziale - Rimborso delle spese, dei 60 <!-- pag. 61 --> diritti e degli onorari relativi a tali procedure - Spettanza in sede di liquidazione dei compensi professionali.
Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, sia in caso di infruttuosità totale delle stesse, sia in caso di recupero solo parziale del credito e/o delle spese sostenute.
Cass. civ. n. 1963/2026Sez. 2Rv. 676800-01
Riguarda ancheart. 84 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 116 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 170 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 655220-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Rapporti tra l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 e l'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 - Incompatibilità - Esclusione - Ragioni. · PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, non vi è incompatibilità tra l'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 e l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, in quanto la prima norma non contiene un divieto di tenere conto dell'aumento previsto dalla seconda, ove esso sia applicato su importi tabellari non superiori a quelli medi, in coerenza con il fatto che tale aumento risponde all'intento di attribuire, all'avvocato che assiste più parti con la stessa posizione processuale, un unico compenso, ancorché maggiorato, e tenuto conto che, in assenza di tale previsione, il difensore avrebbe avuto diritto a un compenso distinto per ciascuna parte assistita.
Cass. civ. n. 600/2026Sez. 2Rv. 676566-01
Precedenti: 670780-02
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Difensore d'ufficio - Art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Liquidazione dell'onorario - Condizioni - Previa dimostrazione dell'esperimento di un vano e non pretestuoso tentativo di recupero - Necessità - Impossidenza dell'assistito - Prova - Esclusione - Ragioni.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, poiché ciò si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio.
Cass. civ. n. 31899/2025Sez. 2Rv. 676478-01
Riguarda ancheart. 84 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 116 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 657594-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Ammissione al patrocinio a spese dello Stato innanzi al G.A. - Domanda di liquidazione del compenso proposta dal difensore - Legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Fondamento.
Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativamente ad attività espletate dinanzi al giudice amministrativo dal difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva spetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto soggetto munito, ex art. 185, comma 1, del citato d.P.R., di aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti solo anticipati, in esecuzione del decreto ex art. 82 del citato d.P.R., dal Consiglio di Stato e dai Tribunali Amministrativi Regionali.
Cass. civ. n. 30481/2025Sez. 2Rv. 676255-01
Riguarda ancheart. 170 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 34 d.lgs. 150/2011art. 185 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 662831-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Difensore della persona offesa dal reato non costituita parte civile - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Diritto alla remunerazione per tutte le fasi per le quali abbia prestato assistenza - Sussistenza - Fondamento.
All'avvocato nominato dalla persona offesa dal reato, che non si sia costituita parte civile e che sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spetta il compenso, non limitato alla sola attività di studio, ma esteso a tutte le fasi del processo penale alle quali abbia partecipato e ciò in quanto il complessivo assetto codicistico assegna un ruolo significativo alla persona offesa, che ha il diritto di partecipare al processo e, a tal fine, può avvalersi di un difensore.
Cass. civ. n. 23351/2025Sez. 2Rv. 675707-01
Riguarda ancheart. 90 Codice di procedura penaleart. 104 Codice di procedura penale
Precedenti: 664998-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Sentenza pronunciata ex art. 420-quater c.p.p. - Irreperibilità dell'imputato - Natura di provvedimento decisorio conclusivo della fase processuale - Difensore d'ufficio - Diritto al compenso - Liquidazione - Attesa del decorso del termine ex art. 420-quater, comma 3, c.p.p. - Necessità - Esclusione.
La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., in caso di irreperibilità dell'imputato, costituisce provvedimento decisorio idoneo a definire il giudizio e, poiché la riapertura del processo è consentita nel solo caso di successivo reperimento dell'imputato, tale sentenza va considerata come provvedimento conclusivo della fase processuale antecedente alla sua emanazione, cosicché il difensore d'ufficio che abbia svolto la sua opera professionale in tale fase ha diritto di ottenere, in base all'art. 82, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, la liquidazione del suo compenso subito dopo tale pronuncia, senza dover attendere lo spirare del termine previsto dal comma 3 dell'art. 420-quater c.p.p..
Cass. civ. n. 20795/2025Sez. 2Rv. 675692-01
Riguarda ancheart. 420 Codice di procedura penale
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).