Art. 147
(Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 147 — Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento
In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito…
Art. 147 — Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono…
Art. 111 — Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio
Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e comma 2.…
Art. 111 — Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio
Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e comma 2.…
Art. 86 — Recupero delle somme da parte dello Stato
Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.…
Art. 86 — Recupero delle somme da parte dello Stato
Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114~art147 · fonte su Normattiva