Art. 159
Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese
Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e' chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito, per la meta', o per la quota di compensazione, ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione e' chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza e' pagata per intero dalla stessa parte.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva