Art. 194Ricevuta di versamento

La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:

  • a)l'ufficio giudiziario adito;
  • b)le generalita' e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
  • c)le generalita' delle altre parti. In caso di pluralita' di convenuti o resistenti e' indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti. Se il versamento e' effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta e' costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo. Il contrassegno e' apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno e' apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale e' stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.

Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114~art194 · fonte su Normattiva