Art. 277 — Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa
Sino a che non e' emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva