Art. 33
(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 33 — Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono…
Art. 33 — Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono…
Art. 19 — Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari
Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.…
Art. 19 — Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari
Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.…
Art. 27 — Notificazioni a richiesta delle parti
Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti. Il diritto unico e l'indennita' di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.…
Art. 27 — Notificazioni a richiesta delle parti
Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti. Il diritto unico e l'indennita' di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114~art33 · fonte su Normattiva