Art. 72
Domanda di liquidazione di acconti dell'indennita' di custodia
L'indennita' di custodia e' liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva