Art. 93
(Presentazione dell'istanza al magistrato competente)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Presentazione dell'istanza al magistrato competente)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 93 — Presentazione dell'istanza al magistrato competente
L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza e' presentata all'ufficio del magistrato …
Art. 93 — (L) Presentazione dell'istanza al magistrato competente
L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza e' presentata all'ufficio del magistrato …
Art. 124 — Organo competente a ricevere l'istanza
L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati. Il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende …
Art. 124 — Organo competente a ricevere l'istanza
L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati. Il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende …
Art. 109 — Decorrenza degli effetti
Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi…
Art. 109 — Decorrenza degli effetti
Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114~art93 · fonte su Normattiva