Art. 10

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[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

[2]Il Banco puo' investire somme nei limiti stabiliti dalla legge in titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato ed in cartelle del proprio credito fondiario; puo' fare impieghi in cambiali all'estero e in conti correnti all'estero, non destinati alla riserva per la circolazione e per i debiti a vista, nei limiti che saranno stabiliti dal Ministero delle finanze.

Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-14;818~art10 · fonte su Normattiva