Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).
[2]Il Banco puo' investire somme nei limiti stabiliti dalla legge in titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato ed in cartelle del proprio credito fondiario; puo' fare impieghi in cambiali all'estero e in conti correnti all'estero, non destinati alla riserva per la circolazione e per i debiti a vista, nei limiti che saranno stabiliti dal Ministero delle finanze.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva