Art. 14

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[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446 e con R. decreto-legge 5 aprile 1925).

[2]Il Consiglio generale si compone:

[3]del presidente del Consiglio provinciale di Palermo;

[4]del presidente della Camera di commercio di Palermo;

[5]di un delegato eletto dal Consiglio comunale di Palermo;

[6]dei sindaci di Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Caltanissetta e Trapani;

[7]di un delegato eletto da ciascuna delle Camere di commercio di Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Trapani, Siracusa e Caltanissetta;

[8]di un delegato eletto dai Consigli provinciali di Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Trapani, Siracusa e Caltanissetta;

[9]di un delegato eletto dalle Camere di commercio di ogni altra Provincia del Regno in cui il Banco abbia una sede;

[10]del direttore generale del Banco e dei due consiglieri di amministrazione di nomina governativa.

[11]Soltanto nei casi di incompatibilita' determinati dalle leggi, i sindaci di cui sopra e i presidenti del Consiglio provinciale e della Camera di commercio di Palermo saranno rispettivamente surrogati dai loro rappresentanti ai termini di legge.

Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-14;818~art14 · fonte su Normattiva