Art. 14
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[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446 e con R. decreto-legge 5 aprile 1925).
[2]Il Consiglio generale si compone:
[3]del presidente del Consiglio provinciale di Palermo;
[4]del presidente della Camera di commercio di Palermo;
[5]di un delegato eletto dal Consiglio comunale di Palermo;
[6]dei sindaci di Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Caltanissetta e Trapani;
[7]di un delegato eletto da ciascuna delle Camere di commercio di Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Trapani, Siracusa e Caltanissetta;
[8]di un delegato eletto dai Consigli provinciali di Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Trapani, Siracusa e Caltanissetta;
[9]di un delegato eletto dalle Camere di commercio di ogni altra Provincia del Regno in cui il Banco abbia una sede;
[10]del direttore generale del Banco e dei due consiglieri di amministrazione di nomina governativa.
[11]Soltanto nei casi di incompatibilita' determinati dalle leggi, i sindaci di cui sopra e i presidenti del Consiglio provinciale e della Camera di commercio di Palermo saranno rispettivamente surrogati dai loro rappresentanti ai termini di legge.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva