Art. 15

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[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n 1446).

[2]I membri elettivi del Consiglio generale del Banco si rinnovano ogni biennio.

[3]Le funzioni di componente il Consiglio generale sono gratuite.

[4]Esse, eccezione fatta dell'ufficio di consigliere di amministrazione, sono incompatibili con qualunque ufficio retribuito dal Banco, sia direttamente, sia indirettamente, a stipendio fisso o variabile.

[5]I componenti il Consiglio generale non potranno mai percepire alcuna retribuzione, indennita' o compenso per qualsiasi opera o servizio professionale che prestassero individualmente in via ordinaria o straordinaria, a vantaggio del Banco.

[6]E' concessa, pero', ai consiglieri che intervengano alle riunioni una medaglia di presenza per ciascun giorno ed inoltre a quelli non residenti in Palermo una diaria per ogni giorno di riunione e per ogni giorno di viaggio, cosi' di andata come di ritorno.

Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-14;818~art15 · fonte su Normattiva