Art. 15
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[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n 1446).
[2]I membri elettivi del Consiglio generale del Banco si rinnovano ogni biennio.
[3]Le funzioni di componente il Consiglio generale sono gratuite.
[4]Esse, eccezione fatta dell'ufficio di consigliere di amministrazione, sono incompatibili con qualunque ufficio retribuito dal Banco, sia direttamente, sia indirettamente, a stipendio fisso o variabile.
[5]I componenti il Consiglio generale non potranno mai percepire alcuna retribuzione, indennita' o compenso per qualsiasi opera o servizio professionale che prestassero individualmente in via ordinaria o straordinaria, a vantaggio del Banco.
[6]E' concessa, pero', ai consiglieri che intervengano alle riunioni una medaglia di presenza per ciascun giorno ed inoltre a quelli non residenti in Palermo una diaria per ogni giorno di riunione e per ogni giorno di viaggio, cosi' di andata come di ritorno.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva