Art. 16
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[1](Approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).
[2]I componenti il Consiglio generale non hanno voto deliberativo per qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o in cui abbiano preso parte come amministratori di altre aziende.
[3]I componenti del Consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo nell'esame del rendiconto e del bilancio dell'esercizio annuale.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva