Art. 17

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

[2]Il Consiglio generale si riunisce in Palermo, nel primo trimestre di ogni anno, in sessione ordinaria, sedendo possibilmente tutti i giorni.

[3]La durata della sessione non puo' eccedere i dieci giorni. Puo' prorogarsi per altri cinque giorni a richiesta di sei dei suoi componenti presenti.

[4]Il Consiglio generale puo' essere convocato in sessione straordinaria, sia per invito promosso direttamente dal Ministro per le finanze, sia in seguito a domanda fatta dal Ministro stesso, dal Consiglio di amministrazione o dal presidente del Consiglio generale, di accordo con almeno sei membri del Consiglio medesimo, o con domanda di un terzo dei membri del Consiglio ovvero dei revisori effettivi, rivolta al presidente.

[5]In tale domanda deve essere indicato l'oggetto per il quale si crede necessaria la convocazione.

[6]In tutti i casi se ne deve dare avviso al direttore generale.

Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-14;818~art17 · fonte su Normattiva