Art. 18
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[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).
[2]L'ordine del giorno delle sessioni e' stabilito da chi promuove la convocazione del Consiglio. Questo, durante la sessione ordinaria, nelle forme che saranno indicate nel regolamento, potra' aggiungervi altri argomenti.
[3]Nelle sessioni straordinarie saranno messe all'ordine del giorno e discusse le sole materie per le quali sia stata autorizzata la convocazione.
[4]Il Ministro per le finanze puo' fare inserire nell'ordine del giorno tanto delle sessioni ordinarie quanto delle straordinarie le proposte che crede di far discutere nell'adunanza generale del Consiglio.
[5]Nessuna deliberazione puo' essere presa dal Consiglio sopra affari non iscritti nell'ordine del giorno.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva