Art. 19
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[1](Approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).
[2]Per la validita' delle deliberazioni deve essere presente la meta' piu' uno dei componenti il Consiglio generale, non tenendo calcolo in questo computo dei membri legalmente in congedo
[3]Non trovandosi in numero legale per deliberare, sia nella prima che nelle successive sedute, si procede ad una seconda convocazione.
[4]Questa sara' valida quando all'adunanza intervenga almeno un terzo dei componenti il Consiglio.
[5]Nella seconda convocazione non potranno trattarsi che gli affari posti all'ordine del giorno della prima.
[6]Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva