Art. 20
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[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).
[2]Il Consiglio generale ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo del Banco:
[3]1° esamina ed approva il bilancio consuntivo dell'azienda bancaria e quello del credito fondiario dell'esercizio decorso, udita la relazione dei revisori dei conti;
[4]2° discute ed approva il rendiconto sull'operato del Consiglio di amministrazione durante il medesimo esercizio;
[5]3° delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, o di propria iniziativa, sulla istituzione, trasformazione o soppressione di sedi, succursali, filiali ed agenzie, a norma dell'art. 3;
[6]4° approva le tabelle organiche del personale e le loro modificazioni;
[7]5° delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, o di propria iniziativa, sulle modificazioni allo statuto e al regolamento da proporre al Governo;
[8]6° sceglie, annualmente, nella sessione ordinaria, fra i suoi membri:
- a)tre delegati effettivi e uno supplente, a far parte del Consiglio di amministrazione;
- b)tre revisori effettivi ed un supplente per l'esame dei conti dell'esercizio in corso;
[9]7° nomina le Commissioni che crede necessarie per la istruzione degli affari sottoposti alle sue deliberazioni e per le inchieste e le verifiche che ritiene opportune;
[10]8° determina la misura delle medaglie di presenza e della diaria di cui agli articoli 15 e 22 del presente statuto.
[11]Il Consiglio generale non puo' deliberare validamente sopra argomenti che escano dalla competenza attribuitagli dal presente statuto.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva