Art. 21
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[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).
[2]Il Consiglio di amministrazione si compone:
[3]del direttore generale che lo presiede;
[4]di tre delegati effettivi e di un delegato supplente scelti dal Consiglio generale fra i suoi membri;
[5]di due consiglieri di amministrazione nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, da rinnovarsi uno ogni due anni, con facolta' di riconferma dell'uscente.
[6]Il direttore generale e i due consiglieri nominati con decreto Reale non possono essere scelti fra gli impiegati dello Stato in attivita' di servizio, indisponibilita' o in aspettativa.
[7]Tale disposizione non si applica, riguardo alla nomina dei consiglieri di amministrazione, agli impiegati che abbiano le guarentigie della inamovibilita'.
[8]I revisori effettivi dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni del regolamento.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva