Art. 22

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[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

[2]I delegati elettivi del Consiglio di amministrazione durano in ufficio un anno e sono rieleggibili consecutivamente soltanto per altri cinque anni.

[3]Coloro che avranno ricoperto la carica per sei anni saranno ineleggibili per un anno.

[4]Decadono dalla carica senz'altro i consiglieri elettivi che senza giustificato motivo non siano intervenuti per quattro sedute consecutive alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

[5]I consiglieri decaduti e quelli che nell'anno siano stati assenti a meta' del numero delle adunanze del Consiglio - a meno che le assenze non siano state determinate da motivi di salute - sono ineleggibili per un anno.

[6]I delegati elettivi e i revisori dei conti hanno diritto ad una medaglia di presenza per ogni giorno d'intervento alle sedute e quelli che non hanno residenza abituale in Palermo, oltre alle spese di viaggio, anche ad una diaria giornaliera, tanto per la durata del soggiorno, quanto per ogni giorno di viaggio cosi di andata come di ritorno.

Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-14;818~art22 · fonte su Normattiva