Art. 23

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[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

[2]Ai consiglieri di nomina governativa e' assegnato un emolumento fisso di L. 15,000 annue.

[3]Quando il direttore generale del Banco deleghi ai detti consiglieri funzioni amministrative, potra' loro essere assegnato un emolumento supplementare in ragione di non piu' di L. 6000 annue per la durata della delegazione.

Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-14;818~art23 · fonte su Normattiva