Art. 26
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[1](Approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).
[2]Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva