Art. 27
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[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).
[2]Il Consiglio di amministrazione:
[3]1° delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore e dei titoli di credito (fedi di credito, vaglia cambiari ed assegni bancari);
[4]2° formula le proposte sulla creazione, il ritiro e l'abbruciamento dei biglietti al portatore;
[5]3° determina le condizioni delle operazioni del Banco;
[6]4° fissa la ragione dello sconto e quella dell'interesse sulle anticipazioni;
[7]5° delibera sull'impiego dei fondi ordinari disponibili e sullo investimento dei capitali costituenti la massa di rispetto;
[8]6° assegna alle sedi e succursali i fondi per i rispettivi impieghi e prescrive le norme da seguire nella ripartizione di essi fra le varie specie di operazioni;
[9]7° nomina i rappresentanti legali, i rappresentanti per la emissione degli assegni bancari ed i corrispondenti del Banco all'interno ed all'estero;
[10]8° approva e modifica entro i limiti del regolamento le disposizioni riguardanti l'organizzazione degli uffici nonche' le istruzioni di servizio;
[11]9° delibera sulle proposte da presentare al Consiglio generale per le modificazioni dello statuto e del regolamento;
[12]10° propone al Consiglio generale le tabelle organiche del personale con l'indicazione degli stipendi;
[13]11° delibera sulle proposte da fare al Ministero delle finanze per la nomina, per il collocamento in aspettativa e in disponibilita', per la revoca, la destituzione e il collocamento a riposo del segretario generale;
[14]12° nomina, secondo le tabelle organiche, i direttori e gli altri impiegati del Banco e prende tutti i provvedimenti di sua competenza che li riguardano, a norma del regolamento;
[15]13° determina le cauzioni che devono essere prestate dai cassieri e dagli altri impiegati aventi responsabilita' materiali, e ai termini del regolamento ne delibera lo svincolo;
[16]14° delibera, in conformita' dell'art. 3, sulle proposte da presentare al Consiglio generale per la istituzione, la trasformazione o la soppressione di sedi, succursali, filiali ed agenzie;
[17]15° approva i contratti da cui derivi all'Istituto impegno per somma eccedente le L. 15,000;
[18]16° delibera sulle cessioni di crediti, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sugli stralci, sui componimenti bonari, sulle transazioni di liti, sulla rinunzia a giudizi ed a procedimenti esecutivi e sul concorso del Banco a pubblici incanti, quando il credito di sorte dell'Istituto, cui gli indicati provvedimenti si riferiscono, eccede le L. 15,000.
[19]Delibera altresi' sull'acquisto, sulla vendita e sulla permuta dei beni immobili del Banco.
[20]La vendita dei beni immobili iscritti all'inventario per un valore superiore a L. 15,000 deve farsi per asta pubblica.
[21]I detti beni si possono vendere anche a trattative private in caso di diserzione di due incanti consecutivi, purche' vengano mantenute o migliorate le condizioni e il prezzo fissati per l'ultimo incanto, e, nei casi di urgenza, purche' la vendita abbia luogo per un prezzo non inferiore a quello per il quale i beni sono pervenuti all'Istituto, aumentato degli accessori.
[22]Per i beni che abbiano un valore d'inventario non maggiore di L. 15,000 le vendite possono farsi tanto per asta pubblica quanto a trattative private.
[23]Un elenco degli acquisti, delle vendite, delle permute, delle cessioni dei concordati, degli stralci e delle transazioni deliberate nell'anno, deve essere comunicato al Consiglio generale nella sua adunanza in sessione ordinaria;
[24]17° delibera le cancellazioni, le riduzioni, le restrizioni e le posterghe di ipoteche inscritte a favore del Banco, nonche' le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito di sorte, cui si riferiscono, non sia interamente estinto od ecceda le L. 5000;
[25]18° esamina il bilancio consuntivo dell'azienda bancaria e quello speciale del credito fondiario, nonche' i relativi conti dei profitti, delle spese e delle perdite, da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;
[26]19° discute ed approva i bilanci preventivo e consuntivo della Cassa di risparmio e quelli della Sezione di credito agrario.
[27]I detti bilanci consuntivi, insieme con una relazione sull'andamento generale del servizio, saranno presentati al Consiglio generale in allegato al bilancio consuntivo della azienda bancaria.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva