Art. 28
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[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).
[2]Il direttore generale e' nominato con Regio decreto su proposta del Ministro per le finanze sentito il Consiglio dei Ministri.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva