Art. 29
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[1]Egli rappresenta il Banco di fronte ai terzi. Convoca il Consiglio generale ed il Consiglio di amministrazione del Banco, ed e' incaricato della esecuzione del regolamento e delle deliberazioni di detti Consigli:
[2]1° interviene con voto deliberativo alle tornate dei Consigli medesimi;
[3]2° provvede all'ordinamento generale del servizio;
[4]3° presenta al Consiglio di amministrazione:
- a)per l'esame, i bilanci dell'azienda bancaria e del credito fondiario da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale coi relativi rendiconti;
- b)per l'esame e l'approvazione, il rendiconto e i bilanci preventivi e consuntivi della Cassa di risparmio e del credito agrario;
[5]4° provvede alle operazioni in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato e in divisa estera;
[6]5° in casi eccezionali, ha facolta' di variare le assegnazioni fatte agli stabilimenti per relativi impieghi, salvo a riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza;
[7]6° provvede sulla proposta dei direttori degli stabilimenti, alla restituzione delle somme che oltrepassino le lire 15,000 dovute dal Banco su fedi di credito, polizze tuttavia in circolazione e polizzini ed altri titoli nominativi dispersi, previe le formalita' e le cautele richieste dai regolamenti;
[8]7° stipula i contratti e puo' delegarne la stipulazione anche mediante semplice lettera, a funzionari e ad impiegati del Banco. Approva i contratti da cui derivi all'Istituto impegno per somma non eccedente le L. 15.000;
[9]8° consente la traslazione e il tramutamento delle rendite nominative sul Debito pubblico appartenenti al Banco, nonche' la cancellazione dei vincoli e delle ipoteche annotate a favore del Banco sulle dette rendite nominative e su qualunque altro titolo a debito dello Stato:
[10]9° provvede in ordine all'aumento dei titoli costituenti la cauzione dei corrispondenti e dei rappresentanti dell'Istituto, nonche' in ordine alla restituzione o sostituzione totale o parziale dei titoli stessi;
[11]10° delibera sulle cessioni di crediti, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sugli stralci, sui componimenti bonari, sulle transazioni di liti pendenti, sulla rinunzia a giudizi ed a procedimenti esecutivi, sul concorso del Banco a pubblici incanti, quando il credito di sorte dell'Istituto, cui gli indicati provvedimenti si riferiscono, non ecceda le lire 15,000;
[12]11° consente la cancellazione, la riduzione, la restrizione e la posterga nonche' la surroga in favore di terzi delle ipoteche e di qualunque formalita', ipotecaria annotata a favore del Banco, quando il credito di sorte, cui si riferiscono, sia estinto o, non essendo estinto, non ecceda le L. 5000.
[13]Consente la riduzione e la restrizione delle indicate formalita' ipotecarie, nonche' la parziale surroga in favore di terzi, in proporzione dell'avvenuta diminuzione del credito;
[14]12° di fronte ai terzi ed ai conservatori delle ipoteche ha facolta' in tutti i casi, e quindi anche in quelli di cui all'art. 27, n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la riduzione, la restrizione, la postergazione, i sub-ingressi, le annotazioni nelle ipoteche ed in genere qualsiasi formalita' ipotecaria;
[15]13° presenta al Consiglio di amministrazione la terna per la nomina del segretario generale e le proposte degli altri provvedimenti che lo riguardano agli effetti dell'art. 32 del presente statuto;
[16]14° propone allo stesso Consiglio i provvedimenti riguardanti il personale, che, a norma del regolamento, siano di competenza del Consiglio medesimo e prende sulla stessa materia quegli altri provvedimenti che rientrino nelle proprie attribuzioni,
[17]15° senza diminuzione della propria responsabilita' puo' delegare ai consiglieri governativi funzioni amministrative (art. 23 secondo comma) e puo' farsi coadiuvare in quelle attribuzioni nelle quali crede utile il loro diretto concorso;
[18]16° propone al Consiglio di amministrazione i nomi dei corrispondenti e rappresentanti del Banco all'interno e all'estero; 17° ordina le verifiche, le ispezioni e le inchieste che crede necessarie;
[19]18° destina gli avvocati e i procuratori per la difesa del Banco nelle cause in cui esso sia impegnato. Per le cause di competenza degli stabilimenti puo' delegare tale attribuzione ai rispettivi direttori;
[20]19° destina gli ingegneri per i lavori ordinari di carattere tecnico scegliendoli nell'albo approvato dal Consiglio di amministrazione;
[21]20° esamina e sottoscrive le situazioni generali del Banco;
[22]21° fa al Consiglio di amministrazione ed al Consiglio generale tutte le proposte che giudica utili al Banco ed al buon andamento dell'amministrazione, sia nei rapporti col pubblico sia nei rapporti interni;
[23]22° in generale, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, non riservati specificatamente al Consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva