Art. 32
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[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).
[2]Il segretario generale e' nominato dal Ministro per le finanze sopra una terna proposta dal Consiglio di amministrazione.
[3]Su proposta del Consiglio stesso il Ministro per le finanze provvede al collocamento in aspettativa o in disponibilita', alla revoca, alla destituzione e al collocamento a riposo del detto funzionario.
[4]Egli e' alla immediata dipendenza del direttore generale e lo coadiuva in tutte le sue incombenze, e' capo del personale, esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni stabilite nel regolamento.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva