Art. 33
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[1](Approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).
[2]Le sedi, succursali e filiali del Banco sono amministrate dai direttori, sotto la vigilanza dell'Amministrazione centrale.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva