Art. 34
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[1](Art. 33-bis approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).
[2]La rappresentanza giuridica delle sedi, delle succursali, delle filiali e delle annesse agenzie del luogo spetta, di fronte ai terzi, ai direttori; quella delle altre agenzie, agli agenti.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva