Art. 36
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[1](Art. 35 approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).
[2]I direttori firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza, le girate e altri titoli e documenti per i quali sia prescritta la firma del direttore.
[3]Essi hanno facolta' di delegare la detta firma ad altri impiegati a norma del regolamento; impiegano le somme poste a loro disposizione nei limiti e secondo le istruzioni della Direzione generale e curano la esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Amministrazione centrale:
[4]eseguono operazioni di divisa estera, osservando le disposizioni della Direzione generale;
[5]vigilano sulla regolare gestione delle casse;
[6]eseguono o dispongono verifiche di cassa, del portafoglio e quelle altre che credano necessarie, riferendone il risultato alla Direzione generale;
[7]destinano, in caso di urgenza, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, scegliendo questi ultimi nell'albo approvato dal Consiglio di amministrazione e dandone avviso alla Direzione generale;
[8]prendono, riguardo al personale, i provvedimenti di loro competenza;
[9]in caso di assenza o di legittimo impedimento sono sostituiti nel modo stabilito dal regolamento.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva