Art. 37
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 36 approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).
[2]Gli stabilimenti del Banco autorizzati allo sconto hanno non piu' di dodici e non meno di sei commissari di sconto nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale, ai sensi del regolamento.
[3]I medesimi durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.
[4]Ad ogni seduta della Commissione di sconto, oltre al preposto allo stabilimento che ne ha la presidenza, debbono intervenire a turno due commissari.
[5]Il preposto ha facolta', di non dar corso alla ammissione di effetti deliberata dalla Commissione di sconto, informandone la Direzione generale.
[6]E' vietato lo sconto di effetti che portino la firma di impiegati del Banco.
[7]Gli effetti accettati, girati o presentati al Banco da commissari di sconto o da ditte o societa' commerciali delle quali i commissari medesimi siano soci o nelle quali esercitino qualche ufficio non possono essere ammessi allo sconto se non da una Commissione alla quale nessuno di essi prenda parte.
[8]Il commissario che contravviene alla disposizione del comma precedente decade dall'ufficio e non puo' essere rieletto; il direttore che abbia tollerato l'infrazione e' responsabile disciplinarmente della inosservanza.
[9]I componenti del Consiglio generale e quelli del Consiglio di amministrazione non possono far parte delle Commissioni di sconto ne' intervenire alle sedute di esse.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva