Art. 38
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[1](Art. 37 approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).
[2]Le agenzie sono poste alla dipendenza delle sedi e delle succursali o delle filiali.
[3]Il personale, le funzioni e le modalita' dei servizi sono stabiliti dal regolamento o da speciali istruzioni approvate dal Consiglio di amministrazione.
[4]Il Consiglio generale puo', nondimeno, conferire a talune agenzie una parziale autonomia, limitata, cioe', a determinati servizi, dei quali siasi riconosciuta una spiccata importanza e constatato un effettivo congruo rendimento.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva