Art. 39

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[1](Art. 37-bis approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

[2]In conformita' del R. decreto 26 gennaio 1913, n. 82, le filiali di Tripoli e di Bengasi e quelle che possono essere istituite in altri luoghi della Tripolitania e della Cirenaica, a mente dell'art. 3 del presente statuto, formano una sezione speciale con gestione separata.

[3]Esse possono fare tutte le operazioni previste dal presente statuto e anche altre di cui sia riconosciuta la opportunita' in armonia ai bisogni di quei luoghi.

[4]All'uopo e' assegnato alla sezione un fondo speciale di esercizio di 3 milioni di lire nei modi stabiliti dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1912, n. 1346.

[5]Le norme per la gestione, le operazioni e l'ordinamento degli stabilimenti in Libia, in quanto differiscano da quelle indicate in questo statuto per le sedi, succursali e agenzie nel Regno, sono quelle stabilite dal R. decreto 1° maggio 1913, n. 508.

[6]Le eventuali modificazioni o aggiunte dovranno essere approvate su proposta del Consiglio generale o con Regio decreto promosso dal Ministro per le finanze d'accordo col Ministro per le colonie.

Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-14;818~art39 · fonte su Normattiva