Art. 40
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[1]Le norme per l'ammissione agli impieghi del Banco, per le promozioni di grado, per gli aumenti periodici di stipendio e per tutto cio' che si attiene al personale saranno stabilite col regolamento.
[2]Il direttore generale, che abbia prestato ininterrottamente ed in qualsiasi qualita' almeno venti anni di servizio pensionabile presso l'Istituto, ha diritto alla attribuzione della pensione anche quando egli si allontani volontariamente dal servizio. La misura della pensione non potra' essere inferiore ad annue L. 30,000.
[3]Nei casi previsti dall'art. 45 del presente statuto, l'eventuale trattamento di quiescenza sara' stabilito dal Ministro per le finanze.
[4]Le pensioni, gli assegni di disponibilita' e di aspettativa e le indennita' di missione e di trasferta degli impiegati del Banco sono regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato T, salvo quanto fu disposto con l'art. 305 del regolamento del Banco approvato con R. decreto 16 ottobre 1913, n. 1283, e con l'art. 5 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, e con l'art. 5 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 779.
[5]Per la predetta disposizione di legge e' estesa al direttore generale e agli impiegati del Banco la giurisdizione della Corte dei conti in tutte le controversie in materia di liquidazioni di pensione, con le norme procedurali stabilite dal decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva