Art. 41
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[1](Art. 39 approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).
[2]I membri dei due rami del Parlamento non possono esercitare nel Banco alcun ufficio retribuito o gratuito.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva